Sono definite
“malattie rare” quelle patologie che interessano meno di una persona ogni
duemila.
Il Decreto Ministeriale n.
279 del 2001 (Pdf 188 Kb), al fine di
assicurare specifiche forme di tutela ai soggetti affetti da malattie rare, ha
istituto la Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e
la terapia delle malattie rare. La Rete è costituita da Presidi accreditati,
preferibilmente ospedalieri, appositamente individuati dalle Regioni, aventi
documentata esperienza in attività diagnostica o terapeutica specifica per le
malattie rare e da Centri interregionali che, oltre a coordinare i Presidi
della Rete, gestiscono il Registro interregionale delle malattie rare (in coordinamento
con il Registro nazionale istituito presso l’Istituto superiore di sanità), lo
scambio delle informazioni con gli altri Centri e con organismi internazionali
competenti, l’informazione ai cittadini ed alle associazioni dei malati e dei
loro familiari in ordine alle malattie rare ed alla disponibilità dei farmaci.
Il
decreto reca l’elenco
delle malattie rare per le quali è riconosciuto il diritto all’esenzione
(Pdf
163 Kb), dalla partecipazione
al costo per le correlate prestazioni di assistenza sanitaria. Tale elenco ne
prevede circa 600, classificate per branca patologica. Per consentire
l’identificazione univoca delle malattie rare ai fini dell’esenzione, a
ciascuna malattia o gruppo di malattie è associato uno specifico codice
identificativo: per la sindrome di Turner, ad esempio, il codice esenzione è
RN0680.
Al fine
di attuare quanto previsto dal Decreto Ministeriale, con Delibera
n. 160 del 2 febbraio 2004 , la Giunta Regionale dell’Emilia
Romagna ha individuato i Presidi presenti nella Regione, in funzione delle
malattie rare per le quali risultano essere specializzati (elenco Presidi
– eventualmente fare un link alla parte del sito www.saluter.it contenente l’elenco dei
Presidi regionali): per la sindrome di Turner, ad esempio, sono stati
individuati sette presidi. Ad essi
spetta il compito di certificare lo stato di patologia rara ed il relativo
diritto dell’assistito, previo rilascio dell’attestazione di esenzione da parte
dell’azienda U.S.L. di residenza, di fruire delle prestazioni specialistiche
efficaci ed appropriate per la diagnosi, il monitoraggio ed il trattamento
della malattia in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa.
Nella
deliberazione si rinvia ad un successivo provvedimento per l’individuazione dei
Centri interregionali, mentre viene prevista l’istituzione di un Gruppo
tecnico regionale per le malattie rare, composto da almeno tre membri con
competenze professionali specifiche in materia e da un rappresentante della
Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna.
Tale Gruppo, che risulta essere stato istituito con apposita determinazione
regionale, ha il compito di supportare tecnicamente la predetta Direzione nella
valutazione delle eventuali proposte, provenienti dalle Aziende
sanitarie e dalle Associazioni rappresentative dei malati, relative
all’inserimento di ulteriori patologie nell’elenco delle malattie e dei gruppi
di malattie rare per le quali è riconosciuto il diritto all’esenzione dalla
partecipazione al costo per le correlate prestazioni di assistenza sanitaria,
nonché di verificare ulteriori aspetti relativi, in particolare, alle
prestazioni appropriate per la diagnosi e la terapia delle malattie rare.
Quindi tale Gruppo ha, tra gli altri, il compito di esprimere un parere sull’erogazione
gratuita di farmaci esclusi dai Livelli Essenziali di Assistenza. Le
decisioni in merito all’erogabilità a carico del S.S.N. di prestazioni o
farmaci non riconducibili a detti Livelli e rientranti nei Protocolli clinici o
nei Piani terapeutici personalizzati vengono approvate dalla Giunta Regionale.
Percorso diagnostico terapeutico
dell’assistito:
(allegato 3 alla Delibera n. 160/2004 e Circolare applicativa
n. 18/04
(Pdf 111Kb))
Þ L’assistito per il quale sia stato formulato, da un medico specialista
del Servizio Sanitario Nazionale, il sospetto di una malattia rara inclusa
nell’elenco di cui al D.M. 279/2001 o riconosciuta dal Gruppo tecnico
regionale, è indirizzato dallo stesso medico al competente Presidio della Rete
per la conferma della diagnosi della specifica malattia, nonché delle eventuali
indagini genetiche sui familiari. La diagnosi viene effettuata in regime di
esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; i costi sono infatti posti
a carico dell’azienda USL di residenza dell’assistito.
Þ Il Presidio è tenuto a definire ed adottare Protocolli clinici per
ciascuna patologia o gruppo di malattie (per la diagnosi, le prestazioni ed i
trattamenti farmacologici), in collaborazione con altri Presidi della Rete e
Centri interregionali (ove esistenti). Copia dei Protocolli clinici è inviata
al Gruppo tecnico regionale di riferimento ed alla Commissione terapeutica
dell’azienda USL di residenza dell’assistito.
I
Protocolli clinici vengono forniti in copia all’assistito che ne faccia
specifica richiesta.
Þ Dopo aver accertato la diagnosi di malattia rara, lo specialista del Presidio predispone per l’assistito:
-
la certificazione di diagnosi di malattia
rara (allegato 1 alla circolare n.
18/2004), sulla base della quale l’azienda USL di residenza
dell’assistito rilascia la tessera di esenzione, avente validità illimitata,
riportante il codice identificativo della malattia;
-
la scheda per la prescrizione dei farmaci
(allegato 2 alla circolare n.
18/2004);
-
il Piano terapeutico personalizzato (compilato
sulla base del Protocollo clinico della patologia in questione), recante i dati
anagrafici e anamnestici dell’assistito, l’indicazione chiara e completa delle
prestazioni e dei farmaci prescritti e la durata del trattamento farmacologico,
che decorre dalla data di redazione del piano stesso.
Copia del Piano terapeutico
personalizzato è inviata – laddove l’assistito abbia autorizzato il trattamento
dei dati personali - all’azienda USL di residenza dello stesso (Servizio
farmaceutico).
Una copia viene
rilasciata all’assistito.
Þ Il
Presidio, dopo aver accertato la diagnosi, ha il compito di redigere una scheda
tecnica contenente i relativi dati anagrafici, anamnestici, clinici,
strumentali e di laboratorio e di inviarli alla Direzione Generale Sanità e
Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna e all’Istituto Superiore di
Sanità (Registro Nazionale delle malattie rare), al fine di consentire la
programmazione regionale e nazionale degli interventi volti alla tutela degli
assistiti affetti da malattie rare e di attuare la sorveglianza delle stesse.
Þ L’assistito riconosciuto esente ha diritto a ricevere le prestazioni sanitarie incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ritenute efficaci ed appropriate per il trattamento, il monitoraggio e la prevenzione di ulteriori aggravamenti della malattia di cui lo stesso è portatore, indicate nel Piano terapeutico personalizzato.
L’assistito può accedere all’erogazione delle prestazioni
che gli sono state prescritte in regime di esenzione presso tutte le strutture
di erogazione pubbliche o private accreditate.
I farmaci indicati nel Piano terapeutico personalizzato sono forniti:
- direttamente dal presidio della Rete per un primo ciclo terapeutico, durante la visita ambulatoriale;
- direttamente dal presidio della Rete o dalla Farmacia Interna quando la complessità clinica e gestionale della patologia trattata renda necessaria la presa in carico ospedaliera dell’assistito;
- direttamente dall’azienda USL di appartenenza dell’assistito previo accordo con il presidio della Rete interessato;
- dalle farmacie convenzionate su ricetta predisposta dal medico di famiglia sulla base del Piano terapeutico personalizzato, riportante il codice di esenzione della patologia.
Þ Prestazioni e farmaci non inclusi nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA):
Nei
casi in cui il Piano terapeutico personalizzato preveda prestazioni o farmaci
non riconducibili ai LEA, il medico del Presidio compila il “modulo per la
richiesta di introduzione di farmaci nei Livelli Essenziali di Assistenza
per malattia rara” (allegato 3 alla circolare n. 18/2004).
Il
medico si assicura che il modulo medesimo, insieme al Piano terapeutico
personalizzato, vengano inviati alla Direzione Sanitaria dell’azienda USL di
residenza dell’assistito, la quale formula, al Servizio Presidi Ospedalieri
della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia
Romagna, la proposta di erogabilità a carico del Servizio Sanitario Regionale.
Le proposte sono approvate con deliberazione di Giunta Regionale. Una volta
ricevuta l’autorizzazione richiesta, l’azienda USL di residenza dell’assistito
rilascia allo stesso la tessera di esenzione sulla quale sono inserite le
prestazioni ed i farmaci per i quali si è ricevuta l’autorizzazione
all’erogabilità a carico del Servizio Sanitario Regionale.
Þ Lo specialista del Presidio
che ha effettuato la diagnosi e che ha in carico il trattamento dell’assistito
tiene aggiornata la situazione clinica dello stesso, collabora con le
Associazioni dei malati e con le strutture socio-assistenziali
territoriali, favorendo il loro coinvolgimento nel percorso diagnostico e
terapeutico dell’assistito, al fine di permettere allo stesso di affrontare la
propria patologia nel miglior modo possibile, sia dal punto di vista medico che
da quello psicologico, sociale e familiare.